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Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 14,00

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Art. 1 – COSTITUZIONE DELLA CASSA EDILE E SUA DENOMINAZIONE

In conformità a quanto previsto dal CCNL per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini e dal CCPL integrativo, è costituita in Rieti, con decorrenza dal 1° gennaio 1968 la Cassa Edile della Provincia di Rieti

Art. 2 – SEDE E DURATA

La Cassa Edile ha la sua sede in Rieti e ha una durata indeterminata

Art. 3 – RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale della Cassa spetta al Presidente del Consiglio Generale

Art. 4 – COMPITI

La Cassa provvede:
  • alla riscossione ed utilizzazione dei contributi che le sono attribuiti dai Contratti Collettivi e dagli Accordi sindacali di categoria;
  • alla riscossione ed amministrazione delle somme previste dai Contratti e dagli Accordi nazionali e territoriali;
  • alla gestione delle forme di previdenza ed assistenza contrattualmente previste e/o deliberate dal Comitato di Gestione.

Art. 5 – ISCRITTI

Agli effetti del presente statuto sono iscritti alla Cassa tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, dipendenti da datori di lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, esercitano nel territorio della provincia di Rieti, le attività edili ed affini, per le quali è stato stipulato il CCNL. L’iscrizione alla Cassa cessa per:
  • morte dell’iscritto;
  • passaggio dell’iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro che non rientri nella previsione di cui al comma precedente;
  • espatrio dell’iscritto;
  • cessazione di attività lavorativa per invalidità, inabilità o vecchiaia

Art. 6 – VERSAMENTI

Il versamento delle somme dovute alla Cassa dai datori di lavoro e dai lavoratori iscritti per i titoli di cui al precedente art. 4 del presente Statuto, viene effettuato secondo le modalità contrattualmente stabilite dalle competenti OO.SS. di categoria eventualmente integrate dal Comitato di Gestione. Dell’esatto e puntuale versamento delle somme di cui sopra, risponde il datore di lavoro che, per la parte a carico degli operai dipendenti, provvede mediante trattenuta sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga.

Art. 7 – GESTIONE ED ASSISTENZA

La gestione delle somme di competenza della Cassa e la erogazione delle assistenze in favore dei lavoratori iscritti sono effettuate secondo le modalità e le condizioni che il Comitato di Gestione stabilirà. Possono usufruire dell’assistenza soltanto i lavoratori iscritti, per i quali il datore di lavoro sia in regola con i versamenti di cui al precedente art. 6, salvo diversa disposizione del Comitato di Gestione

Art. 8 – ORGANI AMMINISTRATIVI

Sono organi amministrativi della Cassa il Consiglio Generale ed il Comitato di Gestione. I loro membri durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. E’ data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio. I membri nominati in sostituzione di quelli cessati per qualunque causa, prima della scadenza del triennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti. Il Consiglio Generale potrà deliberare un gettone di presenza per tutti i membri degli organi amministrativi e una somma a titolo di indennizzo e rimborso spese in favore del Presidente e del Vicepresidente.

CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è composto da:
  • 6 componenti del Comitato di Gestione;
  • 6 componenti nominati dall’Organizzazione territoriale aderente all’ANCE
  • 6 componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti a quelle nazionali contraenti.
Due dei posti di cui ai punti b) e c) possono essere coperti da rappresentanti nominati da Organizzazioni diverse da quelle firmatarie del CCNL nei casi di attuazione della normativa di cui alla lettera B dell’allegato E al CCNL del 23/05/1991. Spetta al Consiglio Generale di:
  • esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
  • approvare il Bilancio Consuntivo della Cassa;
  • decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti in materia di contributi e prestazioni;
  • nominare, mediante votazione palese, il proprio Presidente, designato dalla Associazione degli Industriali-Sindacato Costruttori Edili della Provincia di Rieti, tra i Consiglieri rappresentati dallo stesso;
  • nominare, mediante votazione palese, il proprio Vicepresidente designato dai sindacati provinciali dei lavoratori tra i consiglieri dei rappresentanti degli stessi.
Il Consiglio generale delibera con la maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.

COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione è costituito da 8 membri di cui 4 nominati dall’Organizzazione territoriale aderente all’ANCE e 4 nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti a quelle nazionali contraenti. Fanno parte di diritto del Comitato di Gestione il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Generale. In caso di necessità, i rappresentanti del Comitato di Gestione sono nominati dalla Associazioni nazionali rispettive. Il Comitato di Gestione si riunisce almeno 2 volte al mese e, in via straordinaria, ogni qual volta sia richiesto da almeno 2 membri del Comitato o dal Presidente o dal Vicepresidente. La convocazione del Comitato di Gestione è fatta almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, con telegramma spedito almeno 3 giorni prima della data di riunione. Le riunioni e deliberazioni del Comitato di Gestione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Ove i presenti non rappresentino pariteticamente le due parti, industriale e dei lavoratori, le deliberazioni saranno valide solo se prese all’unanimità. Il Comitato ha il compito di provvedere all’amministrazione ed alla gestione della Cassa Edile compiendo gli atti necessari allo scopo. In particolare predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite, in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui al primo comma lettera a) dell’art. 37 del CCNL del 23/05/1991, che stabiliscono i contributi e le prestazioni nonché il bilancio consuntivo.

Art. 9 – PRESIDENTE

Il presidente della Cassa dura in carica 3 anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all’art. 8, ed ha la firma sociale. Spetta al Presidente della Cassa:
  • rappresentare la Cassa di fronte ai terzi e stare in giudizio;
  • sovraintendere all’applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio generale e del
  • Comitato di Gestione e presiederne le adunanze;
  • dare esecuzione, di concerto con il Vicepresidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione e del Consiglio generale
In caso di assenza o di impedimento, il presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Consiglio Generale o del Comitato di gestione, fra quelli nominati dal Sindacato dei Costruttori Edili, tutte o parte delle sue funzioni

Art. 10 – VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente della Cassa dura in carica 3 anni, salvo facoltà di sostituzione di cui all’art. 8. Spetta al Vicepresidente:
  • sovraintendere, di concerto con il Presidente, all’applicazione del presente statuto
  • dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale
In caso di assenza o di impedimento, Il Vicepresidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Consiglio generale o del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dai Sindacati provinciali dei lavoratori, tutte o parte delle sue funzioni.

Art. 11 – COLLEGIO DEI SINDACI

A) COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi designati rispettivamente: uno dall’Associazione degli Industriali della Provincia di Rieti – Sindacato Costruttori Edili uno dai Sindacati provinciali dei lavoratori un terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale Le Organizzazioni provinciali di categoria potranno designare inoltre due sindacati supplenti (uno di parte industriale ed uno di parte operaia), che sostituiscano i Sindaci effettivi eventualmente assenti per causa di forza maggiore

B) DURATA

I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

C) COMPENSI

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato dal Consiglio Generale

D) ATTRIBUZIONI

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli art. 2403 -2404 -2407 del Codice Civile, in quanto applicabili. Essi devono riferire al Consiglio Generale le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro mansioni. Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi della Cassa per controllarne la corrispondenza nei registri contabili. Esso si riunisce ordinariamente ogni trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura. I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio Generale senza voto deliberativo.

Art. 12 – PERSONALE

Gli uffici della Cassa sono retti da un Direttore nominato dal Consiglio Generale su designazione della Organizzazione dei datori di lavoro. L’assunzione di altro personale è fatta, sentito il parere del Direttore, dal Comitato di Gestione. Il rapporto di lavoro di tutto il personale verrà regolato da apposite norme.

Art. 13 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cassa è costituito:
  • dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà della Cassa;
  • dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
  • dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni e per atti di liberalità in genere;
  • dalle somme, che per qualsiasi altro titolo, previe eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio della Cassa

Art. 14 – ENTRATE

Le entrate della Cassa sono costituite:
  • dall’ammontare dei contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori ad essa spettanti;
  • dagli interessi attivi sui contributi anzidetti, sul fondo per gratifica natalizia, ferie e riposi annui;
  • da eventuali interessi di mora;
  • dalle somme rimborsate dai lavoratori per le spese di gestione dei diversi fondi;
  • dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa;
  • dalle altre somme che, per qualsiasi titolo, vengano in possesso della Cassa.

Art. 15 – SPESE E PRELEVAMENTI

Alle spese di gestione la Cassa farà fronte con le entrate di cui all’art. precedente. Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione (certificati, dichiarazioni, assegni circolari e bancari, ecc…) visitata dal Direttore, firmata dal Presidente e controfirmata dal Vicepresidente. Qualsiasi prelevamento o pagamento, per qualsivoglia titolo o causale, deve essere effettuato con firma abbinata dal Presidente e del Vicepresidente e di chi li sostituisce. Per gli assegni bancari relativi alle liquidazioni periodiche (G.N.F. ed A.P.E.) la firma potrà essere apposta singolarmente dal Presidente oppure dal Vicepresidente. Le persone chiamate a sostituire il Presidente o il Vicepresidente, perché assenti od impediti, devono essere munite in ogni caso, agli effetti del presente articolo, di delega scritta.

Art. 16 – ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI

L’esercizio finanziario della Cassa decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo. Alla fine di ogni esercizio, il Comitato di Gestione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della Cassa con l’indicazione, per ognuna di esse, delle somme riscosse e da esigere e di quelle effettivamente erogate. Detti bilanci consuntivi devono essere approvati, entro il 31 marzo dell’anno successivo, da parte del Consiglio Generale. Essi devono essere messi a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio Generale. I bilanci consuntivi devono rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale. I bilanci consuntivi, accompagnati dalle relazioni del Comitato di Gestione e del Collegio Sindacale, devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla loro approvazione, alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle quali compete la nomina dei componenti del Consiglio generale della Cassa. Entro i successivi 30 giorni, le Associazioni Sindacali competenti si incontreranno per esprimere le loro valutazioni. Il verbale della riunione relativa, da sottoscriversi dalla Associazioni sindacali di cui sopra, deve essere trasmesso, entro i successivi 10 giorni, al Presidente della Cassa Edile, il quale ne darà lettura al Consiglio Generale, in occasione della prima riunione dello stesso.

Art. 17 – LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della Cassa è deliberata, sentito il parere del Consiglio Generale, dalle Organizzazioni sindacali competenti. Si dovrà deliberare la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi ogni attività per disposizioni di legge o qualora essa venga a perdere, per qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia finanziaria o funzionale. In ogni caso, le Organizzazioni sindacali competenti provvederanno alla nomina di sei liquidatori, dei quali tre nominati dal Sindacato Costruttori Edili dell’Associazioni Industriali della Provincia di Rieti e tre dai Sindacati provinciali dei lavoratori, in misura paritetica fra loro. Trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto, il Presidente del Tribunale di Rieti. Le Organizzazioni Sindacali determinano, all’atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e, successivamente, ne ratificano l’operato. Il patrimonio netto, risultante dai conti di chiusura della liquidazione, dovrà essere devoluto a quelle istituzioni di assistenza, beneficenza ed istruzione in favore della categoria edile, che saranno indicate dalle Organizzazioni Sindacali competenti. In caso di disaccordo, la devoluzione anzidetta sarà stabilita dal presidente del Tribunale di Rieti, sentito il parere delle Organizzazioni Sindacali di categoria.

Art. 18 – MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Qualunque modificazione al presente statuto, deliberata dal Consiglio Generale della Cassa, dovrà essere approvata dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti.

Art. 19 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.